Art. 10.
(Interventi fiscali e erogazioni liberali).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi stabiliti al comma 2, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e dei beni e delle attività culturali, un decreto legislativo avente per oggetto il riordino del sistema fiscale per le attività produttive dello spettacolo dal vivo e per le attività professionali collegate.
      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

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          a) previsione di interventi di agevolazione fiscale a favore dei soggetti operanti nelle attività dello spettacolo dal vivo, nonché di misure di incentivazione a favore dei medesimi soggetti per l'investimento nelle strutture e nelle risorse umane;

          b) previsione di misure per il sostegno, anche nella forma del prestito d'onore, e di agevolazioni fiscali destinate alle nuove iniziative imprenditoriali giovanili e femminili nelle attività dello spettacolo dal vivo, nonché di misure per il sostegno e l'agevolazione fiscali delle attività artistiche dello spettacolo dal vivo;

          c) previsione di norme per la defiscalizzazione delle erogazioni liberali compiute da persone fisiche e giuridiche a favore di soggetti pubblici o privati che operano nell'ambito delle attività dello spettacolo dal vivo per la realizzazione dei loro progetti e attività culturali, e introduzione della tax shelter. La defiscalizzazione delle liberalità e l'introduzione della tax shelter riguardano anche i progetti di recupero, di adeguamento funzionale e tecnologico e di ristrutturazione degli spazi e degli immobili di cui all'articolo 11, nonché i progetti per la realizzazione di nuove strutture per lo spettacolo dal vivo;

          d) introduzione di un'aliquota IVA ridotta per i settori dello spettacolo dal vivo, con una soglia massima del 10 per cento;

          e) introduzione di un premio fiscale proporzionale alla quantità di biglietti venduti nel corso di un anno fiscale;

          f) previsione di incentivi fiscali a favore delle compagnie e delle attività circensi che non prevedono la partecipazione e l'esibizione di animali, nonché per la trasformazione dei circhi tradizionali in circhi senza animali.

      3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle

 

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Commissioni parlamentari competenti. Le Commissioni parlamentari esprimono il parere richiesto entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione dello schema di decreto, specificando, eventualmente, le disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2. Il Governo esamina i pareri delle Commissioni parlamentari entro i successivi trenta giorni e ritrasmette alle Camere il testo corredato delle eventuali osservazioni e modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari che lo esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione.